Guida ai servizi e modulistica

Informativa sull'utilizzazione di apparecchiature
radio e terminali di telecomunicazioni







NUOVO INDIRIZZO E-MAIL

Si informa che l'indirizzo di posta elettronica di questo Ufficio è cambiato

IL NUOVO INDIRIZZO E':

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Le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, per essere commercializzate e, di conseguenza utilizzate, devono essere munite di una certificazione tecnica rilasciata dal competente organo della Pubblica Amministrazione: tale documentazione tecnica prende il nome di omologazione.

Il Decreto Legislativo 9 maggio 2001 n. 269, in “attuazione della direttiva europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”, ha introdotto, in sostituzione delle prescritte omologazioni, le nuove procedure di valutazione della conformità di immissione sul mercato e di messa in servizio delle apparecchiature radio.
Ai sensi dell’ art. 4 del su citato Decreto Legislativo, i costruttori interessati ad immettere sul mercato nazionale le apparecchiature sopraindicate notificano al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico, le caratteristiche tecniche di tali apparati, apponendo sugli stessi la marcatura CE che ne indica la conformità ai requisiti essenziali previsti dalle disposizioni del D.Lgs. 269/01.
La Direzione Generale esprime un parere in merito, fornendo, qualora esistessero, informazioni alla Società su eventuali divieti o restrizioni nazionali (per esempio può accadere che lo stesso apparato possa essere commercializzato sul territorio nazionale ma che per vari motivi lo stesso non possa essere utilizzato); informa altresì il costruttore sul tipo di regime d’ uso previsto dalla normativa nazionale.
Nel contempo il quadro normativo nazionale si è adeguato alle direttive comunitarie: in particolare la Direttiva 2002/20/CE introduce il concetto di “ Autorizzazione” per l’ esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica (la terminologia “ comunicazioni elettroniche” sostituisce la parola “ telecomunicazioni” finora utilizzata).
L’ adeguamento delle norme nazionali al nuovo quadro regolamentare europeo è stato effettuato mediante l’introduzione del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
E’ importante sottolineare che il Codice agevola l’ accesso all’ uso dei mezzi di comunicazioni elettroniche mediante l’ estensione dell’ Autorizzazione Generale a tutte le forme di impiego delle comunicazioni elettroniche, sia nel settore pubblico (Art.25) sia nel settore privato (Art.104), compresa quella concernente l’ assegnazione di frequenze, con contestuale concessione del diritto individuale d’ uso delle frequenze stesse.
Viene introdotto altresì il concetto di libero uso (Art.105). Pertanto, in accordo con quanto previsto dall’ Art.6 comma 3 del D.Lgs.269/01, il costruttore o la persona responsabile dell’ immissione sul mercato degli apparati in questione, dovrà provvedere a fornire all’ utente le informazioni necessarie sul regime d’ uso a cui gli stessi sono destinati. Tali informazioni assumono pertanto una rilevanza importante in quanto dalle stesse l’ utente viene informato se l’ apparato che si intende utilizzare è soggetto ad autorizzazione generale, con o senza limitazioni, oppure può essere utilizzato liberamente.

E’ importante quindi l’ utilizzatore di una qualsiasi apparecchiatura radio o di una apparecchiatura terminale di telecomunicazione, accertarsi che siano evidenziate:

1) presenza della marcatura CE, che potrà essere riscontrata sul prodotto, sulla confezione o sui documenti di accompagnamento

2) informativa sul regime d’ uso del prodotto

3) eventuali restrizioni o divieti se previsti (tali restrizioni riguardano le apparecchiature radio per le quali la possibilità di essere messe in servizio è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell’ art.7, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE o la cui commercializzazione è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell’ art.9, paragrafo 5, della direttiva 1999/5/CE: tali apparecchiature appartengono alla categoria 2 e sono contraddistinti da un identificatore di categoria recante un punto esclamativo all’interno di un cerchio.



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