Licenza di esercizio per stazione radioelettrica installata su

velivoli civili di tipo ultraleggero o aeromobili da diporto.

 

In attesa che venga predisposta uno schema di norma che modifichi o integri il Codice delle Comunicazioni elettroniche   per definire più correttamente la disciplina per l’installazione di apparati radioelettrici a bordo dei velivoli del tipo ultraleggero o diporto sportivo, il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, ha riconosciuto la possibilità per i titolari dei suddetti aeromobili registrati presso l’Aero Club Italia (Ae.C.I.), non iscritti  al Registro Aeronautico Nazionale, di ottenere la corrispondente licenza di esercizio per la stazione radioelettrica di bordo.

Tale possibilità costituisce solo una facoltà per il richiedente, con l’implicazione degli stessi obblighi normativi.

Per l’utilizzo di una stazione radioelettrica installata su velivoli ad uso diporto sportivo è necessario che il richiedente sia in possesso di titolo abilitativo ai sensi dell’art.162 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1/8/2003 n.259: i titoli abilitativi attualmente previsti dalla normativa vigente sono:

 

-         certificato di 1^ classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili

-         certificato di 2^ classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili

-         certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili

-         certificato generale per radiotelefonista per navi e per aeromobili

-         certificato generale per radiotelefonista per aeromobili

-         certificato limitato per radiotelefonista per aeromobili

 

Gli apparati radioelettrici dovranno risultare omologati secondo le norme tecniche descritte nell’allegato A del Decreto Ministeriale 19/11/1977 (di cui all’elenco consultabile sul sito del Ministero www.comunicazioni.it/come/autorizzazioni_licenze settore utilità) e dovranno sostenere un collaudo da parte di personale tecnico di questo Ministero in possesso della necessaria qualifica di Ispettore di Bordo.

Per quanto sopra, il soggetto  proprietario di un aeromobile del tipo in argomento ed in possesso di uno dei titoli abilitativi sopra indicati potrà presentare la richiesta di collaudo all’Ispettorato Territoriale della regione ove è stabilmente hangarato il velivolo, compilando il relativo modulo.

Dopo le operazioni di collaudo, se con esito favorevole, verrà rilasciata immediatamente dallo stesso Ispettore un’ attestazione sostitutiva di licenza di esercizio della stazione radio, della validità di tre mesi.

Per ottenere infine  la licenza definitiva, che avrà la durata di dieci anni, il proprietario o l’esercente  dell’aeromobile dovrà farne richiesta all’Ispettorato Territoriale compilando il relativo modulo.

Si dovrà procedere al rinnovo della stessa Licenza nei seguenti casi:

- scadenza della validità

- modifica o aggiunta di nuovi apparati radioelettrici (nel qual caso, si dovrà effettuare un nuovo collaudo)

- cambio gestione o proprietà dell’aeromobile

 

 

IMPORTANTE

L’eventuale utilizzo di una stazione radioelettrica senza la prescritta autorizzazione generale, o licenza di esercizio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente -