Licenza di esercizio per stazione
radioelettrica installata su
velivoli civili di tipo ultraleggero o
aeromobili da diporto.
In
attesa che venga predisposta uno schema di norma che modifichi o integri il
Codice delle Comunicazioni elettroniche
per definire più correttamente la disciplina per l’installazione di
apparati radioelettrici a bordo dei velivoli del tipo ultraleggero o diporto
sportivo, il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, ha
riconosciuto la possibilità per i titolari dei suddetti aeromobili registrati
presso l’Aero Club Italia (Ae.C.I.), non iscritti al Registro Aeronautico Nazionale, di
ottenere la corrispondente licenza di esercizio per la stazione radioelettrica
di bordo.
Tale
possibilità costituisce solo una facoltà per il richiedente, con
l’implicazione degli stessi obblighi normativi.
Per
l’utilizzo di una stazione radioelettrica installata su velivoli ad uso diporto
sportivo è necessario che il richiedente sia in possesso di titolo abilitativo
ai sensi dell’art.162 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al
D.Lgs. 1/8/2003 n.259: i titoli abilitativi attualmente previsti dalla
normativa vigente sono:
-
certificato di 1^
classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
-
certificato di 2^
classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
-
certificato
speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
-
certificato
generale per radiotelefonista per navi e per aeromobili
-
certificato
generale per radiotelefonista per aeromobili
-
certificato
limitato per radiotelefonista per aeromobili
Gli
apparati radioelettrici dovranno risultare omologati secondo le norme tecniche
descritte nell’allegato A del Decreto Ministeriale 19/11/1977 (di cui
all’elenco consultabile sul sito del Ministero www.comunicazioni.it/come/autorizzazioni_licenze
settore utilità) e dovranno sostenere un collaudo da parte di personale tecnico
di questo Ministero in possesso della necessaria qualifica di Ispettore di Bordo.
Per
quanto sopra, il soggetto proprietario
di un aeromobile del tipo in argomento ed in possesso di uno dei titoli
abilitativi sopra indicati potrà presentare la richiesta di collaudo
all’Ispettorato Territoriale della regione ove è stabilmente hangarato il
velivolo, compilando il relativo modulo.
Dopo
le operazioni di collaudo, se con esito favorevole, verrà rilasciata
immediatamente dallo stesso Ispettore un’ attestazione sostitutiva di licenza
di esercizio della stazione radio, della validità di tre mesi.
Per
ottenere infine la licenza definitiva,
che avrà la durata di dieci anni, il proprietario o l’esercente dell’aeromobile dovrà farne richiesta
all’Ispettorato Territoriale compilando il relativo modulo.
Si
dovrà procedere al rinnovo della stessa Licenza nei seguenti casi:
- scadenza
della validità
- modifica
o aggiunta di nuovi apparati radioelettrici (nel qual caso, si dovrà effettuare
un nuovo collaudo)
- cambio
gestione o proprietà dell’aeromobile
IMPORTANTE
L’eventuale
utilizzo di una stazione radioelettrica senza la prescritta autorizzazione
generale, o licenza di esercizio, comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente -